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TAR Campania, Napoli, sez. V, sentenza 26 maggio 2010, n. 9181

di Osservatorio Energia - 26 Maggio 2010
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Il diritto alla salute, nel campo della tutela dell’ambiente dall’inquinamento va realizzato e tutelato previo adeguato contemperamento con il diritto di libertà economica e di iniziativa di impresa, che, nella gerarchia dei valori costituzionali viene immediatamente dopo l’art. 32 Cost. Tale tutela va assicurata con l’equo contemperamento degli interessi costituzionalmente rilevanti, in attenta adesione alle scelte operate dal Legislatore in materia.

Nella fattispecie il TAR ha ritenuto una palese illogicità nelle determinazioni assunte dalla Regione resistente quanto alla obiettiva impossibilità della parte ricorrente di svolgere le attività necessarie per il definitivo incenerimento dei rifiuti sanitari, che necessariamente devono essere preventivamente trasportati in impianti abilitati fuori dalla Regione Campania e, pertanto, vanno previamente sistemati e caricati all’interno dell’impianto.

L’Autorità preposta alla tutela del valore ambientale, ha il potere di fissare in maniera logica dei limiti per le attività di smaltimento dei rifiuti anche se non rientranti nel novero di quelle contemplate dalle categorie D13 e D14, ciò per un giudizio di equivalenza ispirato al principio generale dell’analogia, come questa diretto a rimuovere incertezze e a colmare vuoti normativi che non può tollerare margini per violazioni dei interessi della tutela della salute pubblica e dell’ambiente; trattasi di categorie che non contengono peraltro un’elencazione tassativa, ma sono suscettibili di interpretazione analogica fondata sull’eadem ratio, interpretazione questa che, ai soli fini amministrativi, non è vietata da alcuna norma di principio.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%205/2009/200906530/Provvedimenti/201009181_01.XML


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