Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 25 maggio 2010, n. 3317
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che in modo legittimo il Comune ha tenuto distinte la gestione del servizio (pubblico) di discarica controllata per rifiuti solidi urbani e assimilabili (incluse le attività del post chiusura) affidata alla concessionaria rispetto all’attività di recupero e sfruttamento economico del biogas prodotto dalla discarica riservandosi la titolarità dello sfruttamento.
Di qui la correttezza dei corollari tratti dal Comune, in ordine al ricorso ad una procedura di evidenza pubblica finalizzata, in ossequio ai principi comunitari, alla selezione del soggetto deputato alla valorizzazione, alla cessazione dell’attività al riguardo svolta dalla concessionaria nonostante l’avvenuta scadenza del relativo titolo convenzionale abilitante ed al temporaneo ripristino, nelle more della definizione della procedura selettiva, delle modalità di smaltimento del biogas mediante bruciatura in torce di combustione.
Va soggiunto che il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera approvato con DCRV n. 57/04, all’art. 6.2.3.1., vieta lo smaltimento del biogas in torce statiche con riferimento alle nuove discariche o ad ampliamenti di quelle esistenti, ma il temporaneo ripristino della combustione in torcia per il tempo strettamente necessario all’individuazione del concessionario cui affidare la valorizzazione e il recupero energetico del biogas prodotto dalla discarica nella fase di post esercizio, costituisce misura provvisoria e proporzionata che non contraddice ex se le finalità del protocollo di Kyoto, rivolte a contenere le emissioni di gas a effetto serra.