TAR Campania, Napoli, sez. V, sentenza 21 maggio 2010, n. 7704
È legittima l’ordinanza comunale (nella specie, del Commissario Straordinario del Comune) che ingiunga al proprietario dell’area la rimozione dei rifiuti e l’organizzazione ed esecuzione degli atti prodromici alle operazioni di bonifica del suolo, ancorché la situazione di inquinamento sia da imputare a precedenti proprietari o a terzi, richiamandosi ai poteri disciplinati dagli artt. 50 e 54, comma 2, del D. lgs. 267/2000 (e non a quelli, diversi, di cui all’art. 192 del D.lgs. 163/2006; contra, T.A.R. Campania, Sez. I, n. 4328/2000; Sez. V n. 286/1999 e n.3640/1998; TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. II, 4.10.1999, n. 490; TAR Umbria n. 254 del 10.3.2000; TAR Lombardia-Milano, Sez.I., 15.2.1999, n. 484; TAR Basilicata, 23.9.1999, n. 385, richiamati nella stessa sentenza in oggetto).
Ciò perché, nel caso di specie, l’ordinanza richiama espressamente l’inadempimento dell’obbligo di vigilanza positivamente stabilito dal regolamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, precedentemente approvato dal Consiglio comunale, in base al quale i proprietari, possessori o detentori di terreni non edificati, qualunque siano l’uso e la destinazione degli stessi, devono “conservarli costantemente liberi da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione”.