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Intervento alla Tavola Rotonda “La partecipazione dei cittadini e delle associazioni al procedimento decisionale in materia ambientale”, Università di Roma La Sapienza, 16 aprile 2010

di - 21 Maggio 2010
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Intervento alla Tavola Rotonda “La partecipazione dei cittadini e delle associazioni al procedimento decisionale in materia ambientale”, Università di Roma La Sapienza, 16 aprile 2010

Ho accolto con piacere l’invito a partecipare a questa Tavola Rotonda per portare una testimonianza dell’esperienza del giudice amministrativo nella materia ambientale ma non posso prescindere dagli interessantissimi spunti presenti nelle relazioni che hanno preceduto il mio intervento.
Intendo, pertanto, iniziare dall’ultimo intervento.
Certamente la partecipazione nei procedimenti che attengono all’ambiente ha una valenza fondamentale ai fini dell’attuazione dei principi di efficienza e buon andamento della p.a. Attraverso la partecipazione dei singoli interessi si rende possibile una decisione condivisa dalla collettività e, dunque, si tende ad evitare la fase patologica successiva al procedimento. Qualora poi si giunga comunque al contenzioso, la svolta partecipazione rende possibile una compiuta valutazione da parte del giudice. Infatti, i singoli apporti confluiscono – anche quando non condivisi dalla p.a. procedente – nella motivazione, sì da rendere possibile l’esame della completezza dell’istruttoria e dell’iter procedurale. L’evoluzione del diritto amministrativo, a cui stiamo assistendo, è molto complessa. Si parla oggi di “global administrative law”, in cui la globalizzazione assume una valenza positiva, tesa cioè alla democratizzazione. Come autorevole dottrina espone, la problematica ambientale ha riflessi globali, dunque la disciplina a livello sovra-nazionale risulta necessaria poiché le azioni dei Governi finiscono perlopiù per avere ripercussioni al di fuori del singolo Stato. Per fare un breve cenno in ordine alla problematica di recente esaminata dal Tar Lazio, relativamente alle emissioni di CO2, deve innanzitutto rilevarsi che l’attuazione del Protocollo di Kyoto ha portato alla individuazione delle quote di CO2 come beni, oggetto di un possibile scambio: a ciascuna impresa che produca inquinamento è assegnato un determinato numero di quote, oltrepassate le quali, essa è costretta ad acquistare le quote eccedenti.
Tuttavia, la disciplina deve essere letta tenendo ben presenti le finalità espresse nella relativa direttiva comunitaria, poiché l’obiettivo finale è quello della riduzione complessiva delle emissioni di CO2 nell’arco temporale 2008/2012.
Pertanto, nell’esaminare la richiesta dell’applicazione di un meccanismo premiante da parte di talune imprese che affermavano l’adozione di buone prassi, il Collegio non ha potuto prescindere dalla finalità complessiva della disciplina comunitaria.
L’aspetto più articolato delle fattispecie venute all’esame – senza entrare nel merito – attiene proprio alla “europeizzazione” del procedimento amministrativo relativo all’assegnazione di quote. Si sono confrontate, infatti, l’esigenza di tutela dell’affidamento degli operatori economici in ordine ai dati comunicati a livello nazionale e la necessità di aspettare la definizione del procedimento di assegnazione attraverso i prescritti passaggi in sede europea.
Altro dato degno di interesse è quello della complessità tecnica delle questioni sottoposte all’esame del giudice amministrativo. Nel processo amministrativo, infatti, sempre più spesso le questioni hanno un alto grado di specificità e tecnicità. Tale notazione assume rilievo ancor maggiore proprio oggi essendo stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema di Codice della giustizia amministrativa, che, riordina ed innova il relativo processo, tra l’altro prevedendo una disciplina sistematica della consulenza tecnica.
Ancora, uno spunto problematico presente nelle questioni attinenti al piano di assegnazione delle quote di CO2, concerne il discrimine tra gli aspetti di discrezionalità tecnica e le scelte politiche, in modo da segnare il confine del sindacato del g.a.
L’ultima notazione, per tornare alla relazione del Dott. Benedetto, relativamente alla legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste, deve riguardare i presupposti necessari identificati dalla giurisprudenza ai fini della definizione dell’interesse dell’associazione ambientalista come qualificato. Come è stato ricordato nella relazione inaugurale dell’anno giudiziario del Tar Lazio, la legittimazione delle associazioni appare strettamente connessa alla esistenza di un Bene ambientale normativamente qualificato. Tale ultimo rilievo può costituire spunto di riflessione in ordine alla legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste relativamente agli assetti urbanistici.

Nota
Trascrizione dell’intervento del Cons. Solveig Cogliani al Master universitario di II livello in Diritto dell’Ambiente dell’Università La Sapienza di Roma in occasione della Tavola rotonda “La partecipazione dei cittadini e delle associazioni al procedimento decisionale in materia ambientale”.


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