TAR Campania, Napoli, sez. V, sentenza 13 maggio 2010, n. 4924

Il dovere di diligenza che fa carico al titolare del fondo, non può arrivare al punto di richiedere un costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte, per impedire ad estranei di invadere l’area e  di abbandonarvi rifiuti (art. 14, comma 3, del D.L. vo n. 22 del 1997 (ora art. 192 del D.L. vo n. 152 del 2006). La richiesta di un impegno di tale entità travalicherebbe oltremodo gli ordinari canoni della diligenza media (e del buon padre di famiglia) che è alla base della nozione di colpa, quando questa è indicata in modo generico, come nella specie, senza ulteriori specificazioni (Cfr., ex plurimis: C. di S., Sez. V, 8.3.2005, n. 935; T.A.R. Campania, Sez. V, 5.8.2008, n. 9795).
Pertanto, nella fattispecie in esame, è inesigibile in concreto un obbligo di garanzia a carico della Regione, per la mera qualità di proprietaria/custode, , in quanto riconducibile ad una responsabilità oggettiva che, però, esula dal dovere di custodia di cui all’art. 2051 cod. civ. la quale consente sempre la prova liberatoria in presenza di caso fortuito (da intendersi in senso ampio, comprensiva anche del fatto del terzo e della colpa esclusiva del danneggiato).

-Risulta violato l’art.7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e dell’art. 192, comma 3, D.L. vo n. 152/2006 che prescrive che i controlli svolti dall’Amministrazione riguardo all’abbandono di rifiuti debbano essere effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati, con la conseguente osservanza delle regole che garantiscono la partecipazione dell’interessato all’istruttoria amministrativa. Nella fattispecie il Comune di Marigliano, illegittimamente non ha coinvolto nel procedimento la Regione, nella qualità di proprietaria dell’area interessata, consentendole di partecipare in contraddittorio agli accertamenti ed alle verifiche necessarie per individuare la soluzione ottimale, tecnica e logistica, della peculiare e complessa problematica sottesa all’impugnata ordinanza per la messa in sicurezza e la bonifica del sito su cui erano stati abbandonati rifiuti altamente nocivi rinunciando così ad un apporto della Regione proprietaria che, sarebbe stato quanto mai necessario stante il contrasto insorto fra le parti in ordine alle caratteristiche del sito ed agli obblighi su ciascuna di esse incombenti per la messa in sicurezza e la bonifica del medesimo.
La situazione da ultimo evidenziata (Cfr: T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 27.4.2005, n. 692) è proprio attinente alla fattispecie in esame, in quanto le ragioni che hanno giustificato l’adozione dell’ordinanza impugnata sono da ricondursi ad un verbale di sequestro operato dal Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Marigliano del 26.6.2009 (…) mentre l’impugnata ordinanza che il suddetto sequestro richiama reca unicamente data 8 febbraio 2010 e risulta notificata nello stesso giorno. Pertanto, non accennandosi nell’impugnata ordinanza a quali siano stati i motivi di urgenza che abbiano reso obiettivamente impossibile la comunicazione di avvio del procedimento, non sussisteva alcuna concreta ragione, per adottare il provvedimento impugnato, in assoluta carenza di contraddittorio e senza il diretto coinvolgimento della diretta interessata che, nel caso di specie, sarebbe stato quanto mai opportuno (…).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%205/2010/201001943/Provvedimenti/201004924_01.XML