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Energie rinnovabiliSentenza 13 maggio 2010, n. 171

di Osservatorio Energia - 13 Maggio 2010
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In materia di VIA relativa ad alcuni impianti eolici offshore, la Corte Costituzionale ha ritenuto che non spettasse alla Regione Puglia l’indizione della conferenza dei servizi per la valutazione dei progetti. Per questo motivo, ha annullato la nota dell’Assessorato all’ecologia poiché lesiva, oltre che dell’articolo 117, comma secondo, lettera s) della Costituzione, anche del d.lgs. 387/2003 e del d.lgs. 152/2006.

Sul punto la Corte chiarisce come il T. U. ambiente, nella sua formulazione originaria, attribuisse genericamente la competenza in ordine alla VIA allo Stato o alle Regioni secondo la competenza ad autorizzare il progetto da esaminare, e come lo stesso articolo 12 d.lgs. 387/2003 prevedesse inizialmente una competenza regionale in merito all’autorizzazione di impianti eolici. Dal combinato disposto dei due articoli, dunque, la materia rientrava interamente nella sfera d’azione regionale. Sennonché  la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ha modificato quest’ultimo articolo, prevedendo la sola competenza statale per quanto riguarda l’autorizzazione degli impianti eolici offshore, così spostando anche la relativa competenza in ordine alla VIA. E’ infine intervenuto il terzo decreto correttivo al T.U. Ambiente, il d.lgs. 4/2008, prevedendo una competenza regionale in ordine alla VIA su tutti gli impianti eolici, su terra e off-shore. Dunque, ad oggi, in caso di impianti off-shore è prevista una duplicità di competenze, statale in ordine all’autorizzazione dell’impianto, regionale in ordine alla VIA.

Ciò malgrado, la nota della regione Puglia è dichiarata usurpativa delle competenze statali; infatti rileva nel caso di specie la data di presentazione dei progetti (16 gennaio 2008) sia antecedente rispetto al 13 febbraio 2008, data in cui è entrato in vigore il d.lgs. 4/2008 che, oltre a dettare una nuova disciplina per il futuro, regola il regime transitorio per le domande pendenti al momento della sua entrata in vigore, prevedendo che la competenza in ordine alla VIA per queste ultime rimanga in capo alle autorità competenti rispetto alla disciplina previgente (quindi in capo allo Stato, essendo la domanda di costruzione degli impianti off-shore successiva rispetto al d.lgs. 244/2007 e precedente rispetto al d.lgs. 4/2008).

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=171&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=


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