Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13 maggio 2010, n. 2943
Il Consiglio di Stato ha chiarito che il coefficiente del 3,6% stabilito dall’AEEG a carico dei distributori di energia rappresenta la differenza tra le perdite riconosciute dai clienti finali alle imprese distributrici e le perdite standard che si assume si verifichino sulla rete dell’impresa distributrice stessa. Tale differenza, tuttavia, costituisce per il distributore una voce neutra, ovvero una partita di giro che il distributore è tenuto a versare al GRTN. Se si riducesse il coefficiente dal 3,6% all’1,6% (come ammesso dal giudice di prime cure) si dovrebbe altresì ridurre, dal 10,8% all’8,8%, anche il coefficiente totale. Diversamente si realizzerebbe un ingiusto vantaggio a favore dell’impresa.