Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13 maggio 2010, n. 2938

Secondo quanto statutito dal Consiglio di Stato, la produzione privata di energia elettrica e la sua cessione all’Enel non può avvenire senza tener conto del fabbisogno energetico nazionale che l’Enel deve soddisfare; né la normativa di settore può essere interpretata nel senso di imporre all’Enel di acquistare tutta l’energia che viene prodotta per iniziativa dei privati. In particolare, il d.m. 25 settembre 1992, nell’ambito della convenzione tipo per la cessione di energia elettrica, pone come condizione che il ritiro da parte dell’Enel dell’energia elettrica sia utile e conveniente sul piano dell’interesse generale. Il Consiglio di Stato conferma la legittimità dei provvedimenti impugnati, che rifiutano la stipulazione della convenzione proprio in considerazione della riduzione del fabbisogno energetico e, dunque, della incoerenza di ulteriori convenzioni con il disposto dell’art. 22, co. 4, in relazione al programma energetico nazionale.

 http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2005/200503930/Provvedimenti/201002938_11.XML