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TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 3 maggio 2010, n. 299

di Osservatorio Energia - 3 Maggio 2010
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Il D.Lg. 99/92, emesso in attuazione della direttiva comunitaria 86/278, per disciplinare l’uso di fanghi di depurazione in agricoltura, pur favorendone la corretta utilizzazione, ha il preciso scopo di “evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull’uomo”. Per conseguire tale finalità, detta disposizioni precise e dettagliate, che concretano una disciplina completa ed esauriente, la quale, allo stato, è l’unica applicabile al settore. Infatti il successivo D.Lg. 152/06, pur occupandosi delle “zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola”, non detta prescrizioni puntuali, ma rinvia (art. 92, comma 6) al Codice di Buona Pratica agricola, di cui al D.M. del Ministero delle politiche agricole e forestali del 19.4.99, che, a sua volta, rinvia anch’esso al D.Lg. 99/92.

In tema di utilizzo di fanghi in agricoltura, la Provincia (sino a quando la Regione non abbia legiferato sul punto) non ha alcun potere di imporre ulteriori o diversi limiti rispetto a quelli espressamente indicati dal D.Lg. 99/92.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Trieste/Sezione%201/2009/200900362/Provvedimenti/201000299_01.XML


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