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Tar Lombardia, Brescia, sez. I, sentenza 30 aprile 2010, n. 1634

di Osservatorio Energia - 30 Aprile 2010
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È legittimo, quanto alla sufficienza ed adeguatezza della motivazione, il decreto regionale di autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio di un impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi che, in relazione alle emissioni odorifere – e tenendo conto delle attività che, insieme a quella autorizzata, insistono sulla stessa zona -, non abbia attribuito al “preesistente, il valore nullo del bianco” (la stessa sentenza definisce tale valore come quello che “serve per calcolare le emissioni odorifere dell’impianto sottraendo quelle preesistenti in atmosfera”). In disparte l’opportunità di tale scelta, va infatti considerato che tale tipo di valutazione impinge chiaramente nella discrezionalità tecnica, censurabile dal giudice amministrativo solo per incoerenza, irragionevolezza o errore tecnico (cfr. CdS, IV, sent. 6 ottobre 2001 n. 5287).


Parimenti legittimo il medesimo provvedimento, nella parte in cui, considerando che l’impianto il cui esercizio viene autorizzato, pur presentando una linea di trattamento biologico, non lo considera come impianto di compostaggio – e dunque non lo assoggetta alla disciplina normativa prevista per tali tipi di impianti -, perché “del compost mancano alcune fasi di lavorazione (la fermentazione e, quindi, la maturazione), e comunque, la formazione del prodotto finale”.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%201/2008/200800307/Provvedimenti/201001634_01.XML


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