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Cassazione Penale, sez. III, sentenza 27 aprile 2010, n. 16386

di Osservatorio Energia - 27 Aprile 2010
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L’attività di campionamento e di analisi ha natura amministrativa, quando sia diretta soltanto ad accertare la regolarità delle attività e non sia ancora emersa nessuna notizia di reato. L’art. 223 delle disp. Att. Cod. proc. Pen. ha previsto alcune garanzie difensive nei riguardi dei soggetti interessati, proprio per l’eventualità che, a seguito delle analisi, emergano nei loro confronti indizi di reato. Le previsioni e le garanzie di cui al cit. art. 223 riguardano i prelievi e le analisi inerenti all’attività meramente amministrativa (normale attività di vigilanza e di ispezione). Pertanto, l’attività di prelievo e di analisi ha natura amministrativa sempre che essa non venga eseguita su disposizione del magistrato o non esista già un soggetto determinato, indiziabile di reati: solo in tal caso trovano applicazione le garanzie difensive previste dall’art. 220 disp. Att. Cod. proc. Pen, mentre, vertendosi in attività amministrativa, è applicabile l’art. 223 disp. Att. Cod. proc. Pen. Nel caso di specie, il Collegio ha evidenziato che, all’epoca dei prelievi, il ricorrente per Cassazione aveva già acquistato la qualità di persona sottoposta alle indagini, tanto da essere soggetto ad intercettazioni telefoniche e che, pertanto, le attività di prelievo ed analisi di campioni di rifiuti, che costituivano in vera e propria attività di polizia giudiziaria, avrebbero dovuto svolgersi a norma dell’art. 220 cit., ossia con l’osservanza delle disposizioni del c.p.p. e delle conseguenti procedure e garanzie difensive.

L’avviso ufficiale dell’organo procedente è in grado di mettere legalmente l’interessato in condizione di esercitare i suoi diritti di difesa e, in particolare, l’onere di essere presente alle analisi, in modo che possano ricadere su di lui le conseguenze dell’eventuale mancata presenza. Nella specie, il ricorrente ha avuto conoscenze in altro modo e per via indiretta, pertanto, manca la certezza che la mancata presenza ai prelievi fosse dovuta ad una decisione consapevole dell’interessato e ad una sua rinuncia ad esercitare in questa fase le garanzie difensive.


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