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Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 21 aprile 2010, n. 2266

di Osservatorio Energia - 21 Aprile 2010
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Il Consiglio di Stato non condivide l’avviso della società appellante secondo il quale l’effetto di variante che deriva dall’autorizzazione della discarica a tenore della norme sopra citate, debba comunque ritenersi momentaneo e sempre compatibile con il ripristino dell’efficacia delle preesistenti previsioni urbanistiche. Per contro, nel concedere l’autorizzazione alla discarica è sempre fatto obbligo all’autorità competente di stabilire non soltanto quanti e quali rifiuti possano essere conferiti, ma anche di individuare le tipologie di sistemazione finale del sito interessato, in relazione alla particolare utilizzazione dello stesso. Trattasi di potere/dovere annoverabile nell’esercizio della discrezionalità tecnica dell’amministrazione competente che com’è noto è censurabile nel giudizio di legittimità soltanto nei ristretti limiti della palese illogicità ovvero nella manifesta insussistenza dei presupposti di fatto.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2002/200208167/Provvedimenti/201002266_11.XML


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