TAR Toscana, sez. II, sentenza 20 aprile 2010, n. 985

È legittima la deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del Piano Finanziario T.I.A. e delle tariffe igiene ambientali utenze domestiche e non domestiche per l’esercizio successivo, che, in assenza di previa sperimentazione delle tecniche di calibratura individuale degli apporti, ricorra, per la determinazione della quota variabile della tariffa, ad un sistema presuntivo, calibrato, per le utenze domestiche, sulla produzione media comunale procapite, e per le utenze non domestiche, sulla produzione annua per metro quadro (per singola tipologia di attività) ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1 del DPR n. 158/99 (cfr. pure gli artt. 5, co. 2, e 6, co. 2).

Parimenti legittima la medesima deliberazione, nella parte in cui reca la scelta di ripartire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani al 50% tra utenze domestiche e non domestiche. Tale scelta, pur a fronte di una produzione, da parte delle utenze domestiche, di rifiuti urbani, potenzialmente maggiore di quella riferibile alle utenze non domestiche, è connessa all’esigenza di garantire alle utenze domestiche le agevolazioni previste dall’articolo 238 co. 7 del D.Lgs. n. 152/06). 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2007/200701453/Provvedimenti/201000985_01.XML