Tar Toscana, Firenze, sez. II, sentenza 20 aprile 2010, n. 986
Il Tar Toscana afferma “[…]il procedimento di valutazione di impatto ambientale è, per sua natura e per sua configurazione normativa uno strumento preventivo di tutela dell’ambiente, che si svolge prima rispetto all’approvazione del progetto, il quale dovrà essere modificato secondo le prescrizioni intese ad eliminare o ridurre l’incidenza negativa per l’ambiente.” Su questa base rigetta il ricorso avverso il provvedimento di diniego da parte della Giunta regionale toscana per la costruzione di un parco eolico in una zona che, diversamente da una prima valutazione positiva, sarebbe stata soggetta ad un’alterazione negativa dell’ambiente e del paesaggio. Il TAR è giunto a tale conclusione anche in considerazione della natura non meramente tecnica ma altamente discrezionale della procedura di VIA, che non può soggiacere al sindacato del giudice ove non manifestamente illogica.