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TAR Lazio, Roma, sez. I, sentenza 19 aprile 2010, n. 7453

di Redazione di ApertaContrada - 19 Aprile 2010
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sullo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi regionali ed extraregionali

La determinazione dirigenziale del dirigente del servizio rifiuti della Provincia di Bari, nella parte relativa alle tipologie di rifiuti ammesse all’impianto, costituisce provvedimento vincolato in esito all’istanza ex art. 1, co. 15, l. 443/2001 prodotta a suo tempo dalla ricorrente, ed è illegittima nella parte  in cui non ha riportato, sia pure per mero errore materiale, i codici CER .

-Il Collegio ha ritenuto illegittima la determinazione impugnata nella parte in cui dispone lo smaltimento prioritario dei rifiuti regionali in attuazione del principio della limitazione della movimentazione dei rifiuti e della vicinanza del luogo di produzione a quello di smaltimento.

La motivazione del TAR richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2009 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29 (Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia) e delle restanti disposizioni, chiarendo i limiti che incontra la legislazione regionale nel disciplinare lo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale.

Con riferimento al trasporto dei rifiuti, la Corte ha poi che le Regioni, possano adottare misure volte ad ostacolare “in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni” ed ha reiteratamente ribadito “il vincolo generale imposto alle Regioni dall’art. 120, primo comma, della Costituzione, che vieta ogni misura atta ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le Regioni”.

Pertanto sono illegittime le disposizioni regionali che  vietavano lo smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale diversi da quelli urbani non pericolosi, per  contrasto con l’art. 120 della Costituzione, sotto il profilo dell’introduzione di ostacoli alla libera circolazione di cose tra le regioni, oltre che per contrasto con i principi fondamentali delle norme di riforma economico-sociale introdotti dal d.lg. 22/1997 e riprodotti dal d.lg. 152/2006. Ciò anche se il divieto posto dalla regione sia non assoluto, ma relativo.

-La campagna di monitoraggio delle acque sotterranee, in base a quanto previsto all’allegato 2, punto 7.2 del d.lg. 36/2003, attuazione della direttiva 1999/31/CE, è condicio sine qua non per l’avviamento dell’impianto, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di una discarica, ai sensi dell’ art. 9, co. 1, lett. g), d.lg. 36/2003, attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti  a nulla rilevando che l’impianto sia stato già autorizzato. Pertanto è legittima ed ha carattere vincolato

la prescrizione del provvedimento impugnato che impone, preliminarmente all’avviamento dell’impianto, di condurre una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee interessate.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%201/2007/200711021/Provvedimenti/201007453_01.XML


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