Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13 aprile 2010, n. 2037
sul potere regolatorio dell’AEEG e del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A.
Tutti i soggetti interessati a connettersi alla rete elettrica nazionale, comprese dunque le società elettriche, titolari di stazioni connesse ma non costituenti parte integrante di essa, devono osservare le prescrizioni tecniche riversate dal Gestore della rete elettrica nel contratto-tipo di servizio approvato dall’AEEG con delibera n. 9 del 2003, in quanto espressione del potere regolatorio e dispositivo attribuito al Gestore dall’art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 per il conseguimento dei due obiettivi prioritari posti dalla legge stessa: 1) assicurare l’accesso alla rete a condizioni non discriminatorie a tutti coloro che ne fanno richiesta; 2) garantire un elevato livello di efficienza e di sicurezza nella gestione della rete, avente natura di infrastruttura strategica per l’interesse nazionale.
E’ ragionevole il meccanismo remunerativo previsto dal contratto-tipo di servizio approvato dall’AEEG con delibera n. 9/2003, che non riconosce alle società titolari di stazioni elettriche connesse alla rete, una componente fissa del canone di remunerazione, analoga a quella prevista invece dall’art. 3 della convenzione-tipo approvata dal Ministero dell’Industria con decreto del 22.12.2000 per i titolari di porzioni di rete elettrica integrata alla rete nazionale. La parte fissa del canone è invero correlata agli obblighi normativi di manutenzione e sviluppo della rete, gravanti solo su questi ultimi,