TAR Piemonte, sez. I, sentenza 9 aprile 2010, n. 1747

sul potere della Provincia di vietare la prosecuzione dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi

A norma dell’art. 33 del D. lgs. 1997 n. 22 – che subordina l’attività di recupero rifiuti non pericolosi al meccanismo semplificato della d.i.a. (comma 1) – la Provincia può, con provvedimento motivato, vietare la prosecuzione di tale attività qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni individuate dal medesimo decreto (comma 4). È perciò legittimo il provvedimento della Provincia di divieto di prosecuzione dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi, pur già autorizzata, quando il Comune, sul presupposto che il recupero di rifiuti non pericolosi va considerato attività produttiva, mentre la specifica attività da autorizzare insiste su un’area individuata dal piano regolatore come “area a verde privato con preesistenze edilizie”, abbia negato al gestore dell’attività l’attestazione di compatibilità urbanistica”.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2009/200900873/Provvedimenti/201001747_01.XML10