Imposta come home page     Aggiungi ai preferiti

Sentenza 8 aprile 2010, n. 127

di Redazione di ApertaContrada - 8 Aprile 2010
      Stampa Stampa      

sulla competenza legislativa regionale in materia di rifiuti

-È costituzionalmente illegittimo l’art 7 lett.c della a LR Umbria (recante norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate ) per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. s, Cost., nella parte in cui  attribuisce ai Comuni competenze in ordine al rilascio, rinnovo e modifica dell’autorizzazione alla gestione dei centri di raccolta di rifiuti urbani. La disposizione regionale si pone in contrato con  la normativa nazionale ( art 183 Dlgs 152/2006 e smi) e con la normativa di settore (DM 8 aprile 2008, come sostituito dal DM 13 maggio 2009) che non prevedono alcuna autorizzazione per la gestione dei predetti centri di raccolta, essendo la raccolta distinta dallo smaltimento e dal recupero, ma solo l’iscrizione del gestore all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 . La materia dei rifiuti, attiene, infatti, alla potestà legislativa esclusiva statale.

-È costituzionalmente illegittimo l’art. 44 della LR Umbria 11/2009, per violazione della definizione di rifiuto(, dettata dall’art. 1, lettera a), della direttiva n. 2006/12/CE e dall’’art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006 di recepimento) nella parte in cui  sottrae dalla nozione di rifiuti i sedimenti derivanti da attività connesse alla gestione dei corpi idrici superficiali, alla prevenzione di inondazioni, alla riduzione degli effetti di inondazioni o siccità, al ripristino dei suoli, qualora sia stato accertato che i materiali non risultino contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti. La materia dei rifiuti rientra nella potestà legislativa statale esclusiva e la  norma regionale si pone in contrato sia con tale competenza sia, con la direttiva comunitaria (recepita) che funge da norma interposta per la valutazione di conformità della norma regionale all’ordinamento comunitario.

– Parimenti costituzionalmente illegittima è l’ art 44 della LR 11/2009  perché riproduce letteralmente il contenuto  della  direttiva comunitaria in materia di rifiuti (direttiva 2008/98/CE) prima ancora che scada il termine per il recepimento ad opera del legislatore statale (12 dicembre 2010) e perché vertente in materia attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato.

-Infine, è costituzionalmente illegittimo l’art. 46 della LR Umbria (per violazione dell’art 117 della Costituzione, della normativa comunitaria di settore e dell’  art 20 del D.lgs. 152/2006 smi)  nella parte in cui sottrae dalla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, i progetti relativi agli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettera C lettera R5 parte IV, anche se rientranti, con riferimento alle capacità complessivamente trattate, nella tipologia di cui al punto 7, lettera zb), dell’allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006, qualora trattino quantitativi medi giornalieri inferiori a duecento tonnellate e il tempo di permanenza degli stessi impianti sul sito predeterminato per lo svolgimento della campagna di attività non sia superiore a sessanta giorni.

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=127&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=


RICERCA

RICERCA AVANZATA


ApertaContrada.it Via Arenula, 29 – 00186 Roma – Tel: + 39 06 6990561 - Fax: +39 06 699191011 – Direttore Responsabile Filippo Satta - informativa privacy