Sentenza 1 aprile 2010, n. 124

in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni

La Corte, chiamata dal Governo a giudicare della legittimità di due leggi della regione Calabria, nella specie la l.r. 38/2009 (Proroga del termine di cui al comma 3, art. 53, legge regionale 13 giugno 2008, n. 15), e la legge 29 dicembre 2008, n. 42 (Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili), affronta una questione relativa al riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni, in particolare per quelle materie concorrenti, quale la “produzione, trasporto, e distribuzione dell’energia”, di cui all’articolo 117, comma 3, del riformato titolo V Cost., nelle quali è dato allo Stato di dettare i principi generali e alle Regioni la disciplina di dettaglio.

I giudici della Consulta affermano la natura di principio fondamentale in materia dell’articolo 12 D.Lgs. 387/2003, non derogabile mediante legge regionale, dichiarando l’incostituzionalità di tutti gli articoli impugnati dal Governo.

In particolare, l’art. 1 L.r. 38/2009, che stabilisce un’ulteriore sospensione rispetto al termine massimo previsto nella disciplina di riferimento (180 giorni) per l’autorizzazione unica; l’articolo 2, 3 comma 1, i punti 2.3 e 4.2, lettere f), i), l) ed o) dell’Allegato sub 1 della l.r. 42/2008 in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili, perché fissano una serie di limiti e condizioni all’istallazione degli impianti eolici, pregiudicando l’iniziativa economica del relativo settore, nonché il raggiungimento dell’obiettivo dell’incremento della produzione di tale energia perseguito dallo Stato in attuazione di specifici impegni internazionali e comunitari.

Unico articolo che rimane in vigore il 5, commi 2 e 3 , che prevede la decadenza ope legis delle istanze di autorizzazione pendenti, le quali devono essere conformi alle sopravvenute norme contenute nella legge regionale. La Corte dichiara non fondata la questione di costituzionalità argomentando sulla natura di “mera aspettativa” della situazione giuridica del soggetto che dà avvio al procedimento di autorizzazione, a condizione che tale possibilità di regolare situazioni pregresse sia rispettosa dei canoni costituzionali di ragionevolezza e dei principi generali di tutela del legittimo affidamento e certezza delle situazioni giuridiche.

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=124&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=