Legge 26 marzo 2010, n. 42
sulla soppressione delle ATO rifiuti
“Legge 26 marzo 2010, n. 42 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, pubblicata in GU n. 72 del 27-3-2010”.
L’art 1, comma 1-quinquies, stabilisce che entro un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovranno essere soppresse le autorità d’ambito territoriali di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. (ATO dei Rifiuti e ATO idrico) e pertanto, gli atti compiuti dagli Ato dopo tale data saranno da considerarsi nulli. Inoltre, entro la medesima data, le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dagli Ato.