TAR Piemonte, sez. I, sentenza 24 marzo 2010, n. 1575
sui soggetti responsabili della contaminazione e sulla natura dell’illecito e sulla regola del più probabile che non, in campo amministrativo
In campo amministrativo-ambientale (nella specie, in sede di applicazione delle misure di cui al Titolo V, parte quarta, del D. lgs. 152/2006, relative alla bonifica dei siti contaminati) vale la regola, già codificata nel processo civile nel leading case di cui alla pronuncia della Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581) del più probabile che non. In concreto, le regole di cui agli artt. 40 e 41 del codice penale – a mente delle quali un evento è da considerarsi causa di un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo – vanno riponderate sulle peculiarità della responsabilità civile e/o amministrativa, ove la regola probatoria assume connotati diversi rispetto a quella di stampo penalistico. Non vige perciò il principio della prova oltre il ragionevole dubbio, bensì quella della preponderanza dell’evidenza e del più probabile che non. In particolare, nei procedimenti volti alla bonifica dei siti, acquisisce valore sufficientemente probante (pur se a titolo presuntivo) la circostanza dell’identità tra gli elementi contaminanti di cui le analisi condotte dell’amministrazione hanno rilevato l’esistenza con quelli tipicamente riconducibili all’attività industriale esercitata sul sito.
La normativa di cui al Titolo V, parte quarta, del D. lgs. 152/2006 (così come quella precedentemente contenuta nel D.lgs. 22/1997), si applica anche a fatti precedenti la sua entrata in vigore, attesa la natura permanente dell’illecito rappresentato dalla contaminazione.