Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24 marzo 2010, n. 1739
sulla giurisdizione in materia di sospensione dell’atto del Comune di iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di tassa sui rifiuti
A norma del D. lgs. 1992 n. 546, che ha devoluto il contenzioso tributario dal giudice ordinario alle Commissioni tributarie, la cognizione delle controversie concernenti i tributi comunali e locali appartiene alla giurisdizione delle commissioni tributarie, tutte le volte in cui, essendo in contestazione l’an o il quantum della pretesa impositiva, sia posta in discussione la specifica obbligazione. Ciò vale anche quando sia la P.A. creditrice ad attivare la via giurisdizionale (cfr. Cass., sez. un., 1 marzo 2002, n. 3030), restando assorbiti dalla giurisdizione del giudice amministrativo solo gli atti che, sia pure in materia tributaria, abbiano natura generale o regolamentare.
Posto che l’art. 47 del decreto ha attribuito il potere cautelare incidentale alle competenti commissioni provinciali e che la Corte Costituzionale, con sentenza del 24 luglio 2009, n. 238, ha ritenuto di riconoscere natura tributaria (e non di corrispettivo) alla tassa sui rifiuti, con conseguente legittimità della attribuzione del potere giurisdizionale al giudice tributario, il ricorso proposto innanzi al giudice amministrativo per l’annullamento della sospensione della riscossione delle imposte per difetto di giurisdizione è inammissibile, per difetto di giurisdizione.