in materia di titoli di efficienza energetica
Il Consiglio di Stato ha dichiarato la legittimità dell’operato dell’AEEG, che ha sottoposto a controllo le società ricorrenti, al fine di verificare il tasso di ritorno effettivo dei buoni inviati per l’acquisto di lampadine fluorescenti a basso consumo, e di rettificare, conseguentemente, l’ammontare dei certificati bianchi spettanti.
Il giudice amministrativo ha infatti precisato che, anche prima dell’abolizione del coefficiente b) previsto dalle linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di risparmio energetico e per il rilascio dei relativi titoli di efficienza energetica, nel metodo di valutazione standardizzata l’AEEG avesse la possibilità di effettuare controlli a campione.
Pertanto, i ricorrente possono vantare esclusivamente un interesse ad una corretta istruttoria, non anche l’interesse a conseguire comunque, in sede di procedimento di riesame, un numero di certificati bianchi corrispondenti al tasso di ritorno forfetario anziché al tasso di ritorno effettivo.
A seguito dell’istruttoria, dunque, l’AEEG ha il potere (e il dovere) di fissare il numero di certificati bianchi spettanti in base al tasso di ritorno effettivo dei buoni.