Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22 marzo 2010, n. 1634

in materia di titoli di efficienza energetica

Il Consiglio di Stato ha dichiarato la legittimità dell’operato dell’AEEG, che ha sottoposto a controllo le società ricorrenti, al fine di verificare il tasso di ritorno effettivo dei buoni inviati per l’acquisto di lampadine fluorescenti a basso consumo, e di rettificare, conseguentemente, l’ammontare dei certificati bianchi spettanti.

Il giudice amministrativo ha infatti precisato che, anche prima dell’abolizione del coefficiente b) previsto dalle linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di risparmio energetico e per il rilascio dei relativi titoli di efficienza energetica, nel metodo di valutazione standardizzata l’AEEG avesse la possibilità di effettuare controlli a campione.

Pertanto, i ricorrente possono vantare esclusivamente un interesse ad una corretta istruttoria, non anche l’interesse a conseguire comunque, in sede di procedimento di riesame, un numero di certificati bianchi corrispondenti al tasso di ritorno forfetario anziché al tasso di ritorno effettivo.

A seguito dell’istruttoria, dunque, l’AEEG ha il potere (e il dovere) di fissare il numero di certificati bianchi spettanti in base al tasso di ritorno effettivo dei buoni.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2009/200902300/Provvedimenti/201001634_11.XML