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Accordi di ristrutturazione del debito

di - 19 Marzo 2010
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Gli accordi di ristrutturazione rappresentano lo strumento più veloce e duttile tra quelli offerti dall’ordinamento per risolvere, a costi contenuti ed in via quasi del tutto stragiudiziale (l’unico intervento del giudice è infatti l’omologazione dell’accordo già raggiunto tra imprenditore, creditori ed eventualmente terzi), una situazione di crisi dell’imprenditore sia nel senso del risanamento sia con finalità liquidatorie attraverso la ristrutturazione del debito. Lo strumento è però nuovo ed in quanto tale presenta alcune incertezze applicative che rendono necessaria una attenta redazione e valutazione dell’accordo da parte delle banche, che intervengano sia in qualità di creditori sia in qualità di soggetti che apportino nuova finanza ed in tale veste prendano parte all’accordo, non solo da un punto di vista prettamente economico/contabile ma anche e soprattutto di diritto.

INTRODUZIONE
La presente nota offre una sintetica disamina della disciplina, come recentemente modificata[1]degli accordi di ristrutturazione del debito, previsti all’articolo 182-bis del R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito “Legge Fallimentare”), ed è suddivisa nei seguenti paragrafi:

  1. Nozione di accordo di ristrutturazione del debito e raffronto con il concordato preventivo e i piani di risanamento;
  2. Requisiti per richiedere l’omologazione di un di accordo di ristrutturazione del debito;
  3. Procedimento: dalla presentazione della richiesta alla omologazione del tribunale;
  4. Effetti dell’accordo di ristrutturazione del debito;
  5. Inadempimento dell’accordo di ristrutturazione del debito;
  6. Transazione fiscale.
  7. Profili di responsabilità civile e penale (cenni)

1. Nozione di accordo di ristrutturazione del debito e raffronto con il concordato preventivo e i piani di risanamento

1.1 Nozione di accordo di ristrutturazione del debito
Gli accordi di ristrutturazione del debito, introdotti con la legge 14 maggio 2005, n. 80[2] e poi ritoccati da due ulteriori interventi normativi integrativi e correttivi[3], sono strumenti di risoluzione della crisi d’impresa, con un fine di un suo risanamento[4] ovvero anche con finalità prettamente liquidatorie[5].
Il legislatore ha introdotto così uno strumento snello in quanto nella prima fase, cioè quella della formazione e conclusione degli accordi, non vi è bisogno di alcun intervento dell’autorità giudiziaria, mentre, nella seconda fase, grazie all’omologazione del tribunale i detti accordi e gli atti in essi previsti godono dell’automatica esenzione dall’azione revocatoria e di una temporanea sottrazione del patrimonio del debitore da azioni esecutive o cautelari dei creditori[6].
L’accordo di ristrutturazione è dunque un contratto di diritto privato, negoziato e concluso dall’imprenditore in crisi e da alcuni o tutti i suoi creditori, cui possono partecipare anche soggetti terzi non creditori o non debitori (ad es. portatori di finanza aggiuntiva, terzi acquirenti, soci della società in crisi, etc.[7]); è un contratto a contenuto fondamentalmente libero, avente ad oggetto una – almeno parziale – rimodulazione del passivo, con interventi tanto sul passivo quanto sull’attivo dell’impresa (eventualmente contenenti anche regole in materia di governance del debitore) in cui si possono trovare, ad esempio, previsioni di remissioni e dilazioni per i debiti, cessioni di beni, costituzione di garanzie, concessione di nuova finanza, conversione di credito in capitale, dismissione di cespiti ma anche creazione di nuovo indebitamento[8].

Note

1.  Le ultime modifiche sono state apportate dal D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

2.  Legge di conversione del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, c.d. “decreto sulla competitività”.

3.  D. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e d. lgs. 12 settembre 2007 n. 169. Le modifiche all’art. 182-bis introdotte da questo ultimo decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.

4.  Cfr. A. Bello, “Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella riforma della legge fallimentare”, in Riv. Notariato 2006, 02, 321.

5.  L’espressione “ristrutturazione dei debiti” è solo sintetica ma non può certo intendersi come se limitasse lo scopo degli accordi di cui all’articolo 182-bis alla sola liquidazione.

6.  G. Presti, “Gli accordi di ristrutturazione dei debiti”, in Banca borsa e tit. cred. 2006, 01, 16.

7.  “Gli accordi di ristrutturazione dei debiti”, cap. LX, in Fallimento e altre procedure concorsuali, AA. VV., diretto da G. Fauceglia e L. Panzani.

8.  “Storicamente il contenuto degli accordi di ristrutturazione è stato una miscela di remissioni, dilazioni e nuova finanza assistita da garanzie; e può immaginarsi che così continuerà a essere.”, così G. Presti, cit. Quanto al nuovo debito non è infrequente il caso in cui il debitore emetta strumenti di debito più o meno vicini al capitale (es. obbligazioni convertibili o titoli obbligazioni cosiddetti “convertendi”).

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