Cassazione civile, sez. II, sentenza 18 marzo 2010, n. 6542
sulla nozione di rifiuto (nella specie, fanghi) e sui requisiti per la configurabilità del recupero
La Suprema Corte accetta la valutazione del Tribunale adito che ha ritenuto che nessuna alterazione avessero subito i residui dall’impianto di betonaggio, nella specie classificabile come fanghi, prima di essere riutilizzati nel medesimo ciclo produttivo per la produzione del calcestruzzo senza subire alcuna trasformazione delle sue caratteristiche essenziali. Conclude la Suprema Corte che si può, pertanto, ragionevolmente escludere che essi si fossero trasformati in diverso materiale, smentendo la configurabilità, nella specie, di una operazione di recupero tra quelle individuate nel del D.Lgs. n. 22 del 1997