TAR Lazio, Roma, sez. I, sentenza 17 marzo 2010, n. 4196
rimozione degli amministratori degli enti locali per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico concernenti lo smaltimento dei rifiuti
La rimozione degli amministratori degli enti locali, per atti e comportamenti contrari alla Costituzione, per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico, è espressione di una norma di chiusura del sistema di controllo sugli organi degli enti stessi (C. Stato, IV, 15 novembre 2004, n. 7455). Il paradigma citato si rispecchia nell’ambito delle misure ordinamenti volte a far fronte ai gravissimi problemi di smaltimento dei rifiuti che hanno interessato parti del territorio nazionale (comma 1-bis dell’art. 142, d. lgs. 267/00, introdotto in sede di decretazione d’urgenza, art. 3, d.l. 6 novembre 2008, n. 172, convertito dalla l. 30 dicembre 2008, n. 210)
Ne consegue che la rimozione del sindaco ex art. 142, comma 1-bis del Tuel ha natura schiettamente sanzionatoria, e costituisce, pertanto, l’extrema ratio per il ripristino della legalità violata in relazione al perseguimento di un interesse fondamentale dello Stato connesso alla salute della comunità. La competenza ad adottare il provvedimento di rimozione spetta al Presidente della Repubblica; e la rimozione non può essere correlata ad una responsabilità oggettiva di vertice dell’ente territoriale. Pertanto, la rimozione richiede la congruenza tra l’atto ed i presupposti assunti a sua giustificazione, e, indi, la violazione grave ed imputabile al rimosso, nonché il rigoroso rispetto dei profili formali e procedimentali che connotano l’alveo provvedimentale in cui essa si situa, condizioni che concorrono a determinare il legittimo ricorso all’istituto.