TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 16 marzo 2010, n. 4090

in tema di emissione di quote di CO2

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto dalla Evonik Degussa Italia S.p.A. per l’annullamento della Deliberazione n. 25/2007 adottata dal Comitato di Gestione e Attuazione della Direttiva 2003/87/CE relativa alla specificazione dell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 4 aprile 2006 relativamente agli impianti di combustione e raccolta delle informazioni ai fini dell’assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008¬2012 agli impianti di cui alla Decisione della Commissione Europea del 15 maggio 2007.

La ricorrente riteneva che la delibera fosse illegittima perché  estendeva la disciplina comunitaria di rilascio delle quote di CO2 all’attività di produzione di nero di carbonio modificando  un atto normativo primario.

Il TAR ha precisato che il sistema di assegnazione nazionale delle quote di CO2 ai singoli operatori economici deve essere considerato un sistema “chiuso”, con la conseguente impossibilità per le Autorità nazionali di adottare decisioni (cautelari o di merito) concernenti l’assegnazione di singole quote, che possano causare il superamento dei limiti del Piano Nazionale di Assegnazione validato dalla Commissione Europea per il periodo temporale di riferimento.

Il TAR pertanto ha ritenuto legittima la delibera impugnata essendo stata adottata nel rispetto ed anzi in adempimento delle fonti e degli atti di diritto comunitario.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202B/2007/200709901/Provvedimenti/201004090_01.XML