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Corte di Giustizia europea, sez. IV, sentenza 4 marzo 2010, C-297/08

di Redazione di ApertaContrada - 4 Marzo 2010
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sulla condanna dello Stato italiano per inadempimento agli obblighi imposti dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE sui rifiuti

La CGE ha condannato la Repubblica italiana perché non ha adottato, per la regione Campania, tutte le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente. In particolare lo Stato Italiano è venuto meno agli obblighi incombenti in forza della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE non avendo creato una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento per consentire l’autosufficienza, improntata al criterio della prossimità geografica con ciò creando un pericolo per la salute dell’uomo e dell’ambiente.

-L’opposizione manifestata dalla popolazione locale all’installazione di taluni impianti di smaltimento dei rifiuti, non può essere eccepita da uno Stato membro come situazioni interne idonee a creare difficoltà di attuazione emerse nella fase di esecuzione di un atto comunitario per giustificare l’inosservanza degli obblighi e termini imposti dal diritto comunitario (v. sentenze 7/04/1992, causa C-45/91, Commissione/Grecia; nonché 9/12/2008, causa C-121/07, Commissione/Francia). Inoltre, la presenza di organizzazioni criminali o di persone connotate come operanti «al limite della legalità»  nel settore della gestione dei rifiuti, non può giustificare la violazione, da parte di tale Stato membro, degli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2006/12 (sentenza 18/12/2007, Commissione/Italia).

– La nozione di causa di forza maggiore esige che l’evento in questione sia imputabile a circostanze indipendenti dalla volontà di chi le fa valere, straordinarie ed imprevedibili le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate (sentenza 1988, C 296-86 Mc Nicholl). Al contrario le Autorità italiane avrebbero potuto prevedere clausole specifiche per scongiurare gli effetti.
-Richiamando il principio di corretta gestione dei rifiuti, una delle più importanti misure che devono essere adottate dagli Stati membri nell’ambito del loro obbligo, in forza della direttiva 2006/12, è di elaborare piani di gestione che contemplino misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti nell’impianto più vicino possibile (v., sentenza 9/06/2009, causa C-480/06, Commissione/Germania) I  criteri di localizzazione dovrebbero riguardare, in particolare, la distanza di tali siti rispetto agli insediamenti in cui sono prodotti i rifiuti, il divieto di realizzare gli impianti in prossimità di zone vulnerabili e l’esistenza di infrastrutture adeguate per il trasporto dei rifiuti, quali il collegamento alle reti di trasporto (v. sentenza 1°/04/2004, cause riunite C-53/02 e C-217/02, Commune de Braine-le-Château e a.). Per quanto riguarda i rifiuti urbani non pericolosi,  gli Stati membri devono quindi adoperarsi per disporre di una rete che consenta loro di soddisfare l’esigenza di impianti di smaltimento quanto più vicini possibile ai luoghi di produzione, ferma restando la possibilità di organizzare una rete siffatta nell’ambito di cooperazioni interregionali, o addirittura transfrontaliere, che rispondano al principio di prossimità.

– Lo Stato che sceglie nel piano di gestione dei rifiuti la copertura del territorio su base regionale deve garantire il trattamento e smaltimento dei rifiuti il più vicino possibile al luogo di produzione. L’ attuazione del principio di correzione alla fonte, dei danni causati all’ambiente,  ciascuna regione, comune o altro ente locale deve adottare le misure adeguate per garantire la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei propri rifiuti e che questi vanno quindi smaltiti il più vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti, per limitarne al massimo il trasporto (v. sentenza 17/03/1993, causa C-155/91, Commissione/Consiglio).

– Se una regione non è dotata, in misura e per un periodo rilevanti, di infrastrutture sufficienti a soddisfare le sue esigenze per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti, si può dedurre che dette gravi carenze a livello regionale possono compromettere la rete nazionale di impianti di eliminazione dei rifiuti, privandola delle caratteristiche di integrazione ed adeguatezza richieste dalla direttiva 2006/12, che consenta allo Stato membro interessato di perseguire individualmente l’obiettivo di autosufficienza

– La direttiva vincola gli Stati membri circa l’obiettivo da raggiungere, pur lasciando agli stessi un potere discrezionale nella valutazione della necessità di tali misure (sentenze 9/11/1999, causa C-365/97, Commissione/Italia e 18/11/2004, causa C-420/02, Commissione/Grecia). Tuttavia, la persistenza di una tale situazione di fatto, in particolare quando comporta un degrado rilevante dell’ambiente per un periodo prolungato senza intervento delle autorità competenti, può rivelare che gli Stati membri hanno oltrepassato il potere discrezionale che questa disposizione conferisce loro (sentenze 9/11/1999, Commissione/Italia e 18/11/2004, Commissione/Grecia).

– Le conseguenze del mancato rispetto dell’obbligo derivante dall’art. 4, n. 1, della direttiva 2006/12 rischiando di mettere in pericolo la salute dell’uomo e di recare pregiudizio all’ambiente anche in una parte ridotta del territorio di uno Stato membro (sentenza 9/11/1999, Commissione/Italia). Infine un accumulo nelle strade e nelle aree di stoccaggio temporanee di quantitativi ingenti di rifiuti, come è avvenuto nella regione Campania ha dunque indubbiamente creato un rischio «per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora» ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 2006/12. D’altra parte, a causa della mancanza di disponibilità di discariche sufficienti, la presenza di tali quantitativi di rifiuti fuori dai luoghi di stoccaggio adeguati ed autorizzati, può «danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse» ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. c), della direttiva 2006/12.

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0297:IT:HTML


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