Imposta come home page     Aggiungi ai preferiti

Energia elettricaConsiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2 marzo 2010, n. 1215

di Redazione di ApertaContrada - 2 Marzo 2010
      Stampa Stampa      

sull’applicabilità ai procedimenti a carattere regolatorio dell’AEEG delle norme in materia di partecipazione e di motivazione della L. n. 241 del 1990 e sulle conseguenze della natura ordinatoria del termine per la nomina dei componenti dell’AEEG

Il Consiglio di Stato ha rilevato che i principi generali enunciati nella legge n. 241 del 1990 trovano applicazione anche con riferimento ai provvedimenti determinativi delle tariffe adottati dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas pur rientrando nella a clausola di esclusione di cui all’ 13 L. n. 241 del 1990. L’AEEG, come le altre Autorità Indipendenti, è dunque tenuta a garantire il giusto procedimento e idonee forme di partecipazione procedimentale, con particolare riguardo al rispetto del principio del contraddittorio.

La natura ordinatoria del temine di 60 giorni entro cui devono nominarsi i nuovi componenti dell’AEEG, di cui all’art. 1, c. 15, della legge 23 agosto 2004 n. 239, comporta che dalla loro mancata nomina non può farsi derivare alcuna paralisi della funzione regolatoria affidata per legge all’AEEG;

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2006/200600111/Provvedimenti/201001215_11.XML

legge 23 agosto 2004 n. 239

http://www.camera.it/parlam/leggi/04239l.htm


RICERCA

RICERCA AVANZATA


ApertaContrada.it Via Arenula, 29 – 00186 Roma – Tel: + 39 06 6990561 - Fax: +39 06 699191011 – Direttore Responsabile Filippo Satta - informativa privacy