Legge 26 febbraio 2010, n. 25
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia edilizia
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010 -Supplemento ordinario n. 39.
L’art. 8, comma 4-bis, ha posticipato al 1º gennaio 2011 il termine entro il quale i Comuni devono conformare i propri regolamenti all’art. 4, c. 1-bis del Testo Unico in materia edilizia (DPR. 380/2001 come modificato dall’art. 1, comma 289, l. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008)).
La norma subordina il rilascio del permesso di costruire nuovi edifici alla circostanza che il progetto preveda l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Andrà garantita una produzione energetica non inferiore a 1 kW per unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, invece, la produzione energetica minima dovrà essere di 5 kW.