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Intervento alla Tavola Rotonda “La questione ambientale”, Università di Roma La Sapienza, 15 gennaio 2010

di - 26 Febbraio 2010
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Intervento alla Tavola Rotonda “La questione ambientale”, Università di Roma La Sapienza, 15 gennaio 2010

Man mano che parlava chi mi ha preceduto, è cresciuta la preoccupazione da parte mia di trattare la parte giuridica, nella consapevolezza, soprattutto dopo quello che abbiamo sentito, che un approccio solo giuridico al problema ambientale sia sicuramente un approccio inadeguato.
Il Prof. Satta ha fatto riferimento all’origine degli strumenti del diritto ambientale in Italia, e ad un saggio di Massimo Severo Giannini del 1973 sull’ambiente (M.S. Giannini, Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in Riv. Trim. Dir. Pubbl. 1973, 15).
Già con quel saggio vi era la consapevolezza da parte di Giannini del carattere multidisciplinare dell’ambiente; Giannini distingueva il diritto ambientale in tre aspetti: l’aspetto ecologista, visto come la lotta all’inquinamento, l’aspetto legato al concetto costituzionale di tutela paesaggistica, ed infine l’aspetto legato al governo del territorio e all’urbanistica.
Giannini già al tempo era consapevole che la sensibilità ambientale in tutti gli Stati era nata a partire dagli anni ‘70 e, infatti, solo le Costituzioni europee “giovani” o revisionate contengono un diretto riferimento all’ambiente; riferimento che invece manca nella nostra Costituzione.
Giannini era inoltre consapevole del fatto che tutte le problematiche ambientali influivano sulla politica, sull’economia, sulla scienza, ovviamente anche sul diritto, diritto che può regolare la politica ambientale e che pone delle limitazioni o degli incentivi alla tutela dell’ambiente.
Il concetto, che all’inizio ha ricordato il Prof. Satta, di tutela dell’ambiente come bene giuridico relegato all’impostazione di tutela degli interessi individuali – personali è progressivamente svanito, perché ci si è resi conti che l’ambiente ha una natura super- individuale, che prescinde dai singoli beni come la proprietà.
Quello giuridico è un approccio alle problematiche ambientali inadeguato.
Noi giuristi non siamo riusciti a dare una definizione della nozione di ambiente:
tramontato l’ancoraggio dell’ambiente al concetto di bene giuridico il problema si era un po’ sopito nel nostro ordinamento ed è riemerso con forza dopo la riforma del titolo V della Costituzione: con tale riforma l’ambiente è entrato non nella prima parte della Costituzione quale valore portante da proteggere, ma nel titolo V, nel riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni (è stato stabilito che la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è una materia di legislazione esclusiva dello Stato).
Nelle diverse legislature sono stati più volte riproposti disegni di legge per introdurre nella prima parte della Costituzione una norma forte di tutela dell’ambiente, ma ciò non è mai avvenuto.
Il silenzio della prima parte della Costituzione sull’ambiente, però, non ha creato un vuoto di tutela costituzionale, perché la Corte Costituzionale ne ha fatto, in via pretoria, un valore fondante e costituzionalmente protetto del nostro ordinamento.
È riesploso il problema definitorio quando si è trattato di decidere su chi fra lo Stato e le Regioni dovesse intervenire in materia, e la stessa Corte Costituzionale ha avuto difficoltà a dare una nozione di ambiente; rispetto ad altre materie dell’art. 117 della Costituzione che sono materie “a compartimento stagno”, l’ambiente, come è stato anche riconosciuto dalla Corte Costituzionale, non è una materia, ma una finalità, una materia trasversale, una materia fine (il che significa che io Stato, dato che il legislatore mi ha riconosciuto una competenza esclusiva nella materia ambiente, posso intervenire in tutti i settori con la finalità trasversale di proteggere l’ambiente e posso farlo anche intersecando con le competenze di altri centri decisionali).
Questo non ha comunque risolto il problema dell’allocazione del livello decisionale ottimale delle politiche ambientali ed io penso che per individuare la corretta politica ambientale, per dare risposta al problema del surriscaldamento, e simili, sia necessario stabilire quale sia il livello decisionale ottimale.
Il prof. Satta ha richiamato i principi dell’ordinamento comunitario, il quale ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di sussidiarietà – secondo il quale le decisioni dovrebbero essere prese al livello più vicino al cittadino e per allontanare dal cittadino il livello decisionale ci devono essere esigenze di carattere unitario.
Per l’ambiente il discorso è complicato.
Io abito in montagna, nelle Dolomiti, dichiarate patrimonio dell’Unesco: le decisioni che possono attenere ad interventi sul luogo e sull’ambiente di quelle zone sono decisioni che è corretto che vengano prese a livello territoriale vicino oppure è corretto che ci si allontani?
Esigenze di carattere unitario ci sono sicuramente per l’aspetto paesaggistico (la Corte definisce il paesaggio come l’ambiente nel suo aspetto visivo, esteriore).
Tali esigenze sono ancora più rafforzate quando invece andiamo verso il profilo a contenuto forte, della tutela dall’inquinamento, dell’aspetto ecologico; qui bisogna mettere insieme una serie di elementi e conoscenze scientifiche, non giuridiche.
Facilmente lo Stato sarà più sensibile al problema di una politica di contenimento rispetto al riscaldamento del pianeta, e può fornire un approccio globale sicuramente più di un Comune, di una Provincia e di una Regione.
Il livello decisionale cambia a seconda della materia e del singolo intervento, a seconda dei singoli settori (farò più avanti un esempio pratico per capire il nostro approccio giuridico a questo tipo di problematica, avendo lavorato al Consiglio di Stato per 10 anni nella sezione che si occupava delle controversie ambientali).
Il primo problema è quello di individuare il livello in cui devono essere prese determinate decisioni, e la mia opinione è che un” livello sovrastatale” debba farsi carico di problemi di ordine più generale, e il “livello Stato e Regioni” di problemi interni.

Nota:
Trascrizione dell’intervento del Consigliere Roberto Chieppa al Master universitario di II livello in Diritto dell’Ambiente dell’Università La Sapienza di Roma in occasione della Tavola rotonda “La questione ambientale”.

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