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Tar Lombardia, Milano, sez. III, sentenza 12 febbraio 2010, n. 400

di Osservatorio Energia - 12 Febbraio 2010
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Tar Lombardia, Milano, sez. III, sentenza 12 febbraio 2010, n. 400, in tema di costo del combustibile evitato ai fini della remunerazione dell’energia Cip6

Il TAR ha accolto il ricorso della Edison Spa che ha impugnato la Delibera 50/09 in tema determinazione del conguaglio provvisorio del costo evitato combustibile (CEC) per l’anno 2008. La ricorrente ha eccepito la mancata esecuzione da parte dell’AEEG della sentenza con cui il TAR Lombardia ha dichiarato l’illegittimità della delibera AEEG ARG/gas 154/08.

Questa delibera si poneva in contrasto con l’art. 2, comma 141 della legge finanziaria 2008, secondo cui il valore medio del prezzo del metano è determinato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas tenendo conto dell’effettiva struttura del mercato del gas naturale.

Con la presente sentenza il TAR ha stabilito che l’Amministrazione non è autorizzata ad emanare una altro provvedimento che riproduca  il contenuto della delibera AEEG ARG/gas 154/08 nella parte in cui ne è stata dichiarata illegittimità.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2009/200901671/Provvedimenti/201000400_01.XML


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