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TAR Abruzzo, l’Aquila, sez. I, sentenza 11 febbraio 2010, n. 70

di Osservatorio Energia - 11 Febbraio 2010
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TAR Abruzzo, l’Aquila, sez. I, sentenza 11 febbraio 2010, n. 70, in tema di soggetti tenuti all’obbligo di rimozione, recupero, smaltimento e ripristino in caso di fallimento del gestore dell’impianto e requisiti della responsabilità

Nel caso di stabilimento dismesso a causa di fallimento della società con gravi problemi di inquinamento dovuti ad incuria manutentiva degli impianti rimane ex se indifferente, sull’individuazione dei soggetti passivi tenuti al ripristino ambientale la circostanza che i soggetti obbligati alla rimozione, recupero, smaltimento e ripristino (ovvero il responsabile del fatto di discarica o immissione abusiva e quindi chiunque viola i divieti di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo  in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area purché vi sia concorso con dolo o colpa all’inquinamento) abbiano nel tempo a vario titolo perso il rapporto giuridico o materiale sul territorio inquinato. Nella specie, considerando il perpetrarsi del deficit manutentivo protratto per anni da parte della società, deve considerarsi irrilevante che il titolare di funzioni qualificate di vigilanza e di controllo sulla sicurezza degli impianti abbia medio tempore, a causa del pensionamento, cessato  dagli incarichi societari che ricopriva durante il periodo in cui i fatti inquinanti si sono verificati.

-Il fallimento della società rimane neutro rispetto all’obbligo del comune di provvedere anche se questi abbia operato tardivamente nei confronti dei responsabili.

– Resta fermo il principio che la responsabilità per  violazione dell’obbligo di attivarsi per la bonifica dei luoghi non deve essere necessariamente comprovata secondo i canoni processuali ex artt. 2043 c.c. e 41-42 c.p. dovendosi invece richiedere che il destinatario dell’ordine risulti comunque inserito e coinvolto nel contesto giuridico e fattuale dell’evento inquinante, senza univoche esimenti dovute all’assoluta estraneità ai fatti, ovvero alla comprovata diligenza nell’aver apprestato ogni tentativo esigibile per scongiurare l’evento stesso. In tale quadro la responsabilità rilevante per la legittimazione passiva nell’ordinanza di bonifica risulta diversificata rispetto alle rigorose garanzie di difesa dell’imputato nel processo penale, così che un’assoluzione in sede penale del medesimo ricorrente per carenza probatoria  in relazione all’evento dello sversamento di cloruro rameico dalle vasche di contenimento non potendosi risalire al dies a quo della negligenza manutentiva, non esclude l’obbligo del medesimo soggetto di attivarsi comunque per la rimozione degli effetti inquinanti.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Laquila/Sezione%201/2004/200400868/Provvedimenti/201000070_01.XML


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