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TAR Lombardia, Milano, sez I, sentenza 8 febbraio 2010, n. 287

di Osservatorio Energia - 8 Febbraio 2010
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TAR Lombardia, Milano, sez I, sentenza 8 febbraio 2010, n. 287, sui provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti

-In assenza di dolo o colpa non può configurarsi in capo al gestore, nella specie all’Ente nazionale per le strade, un obbligo di recupero, rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti ai margini della carreggiata e nelle vicinanze della piazzola di sosta della Tangenziale Est di Varese, tuttavia è prevalente comunque la tutela dell’interesse pubblico alla salubrità dei luoghi. Pertanto il principio citato non comporta, per il solo fatto del mancato accertamento dell’elemento soggettivo in capo all’Ente, l’affermazione di un principio generalizzato di esenzione dai conseguenti obblighi.

-In caso di indifferibilità ed urgenza, impregiudicata l’azione di rivalsa nei confronti dell’effettivo responsabile, è legittima l’ordinanza sindacale nei confronti  del soggetto incolpevole che si trovi in rapporto tale con il sito interessato da consentirgli di eseguire con celerità gli interventi ordinati, ritenuti necessari per eliminare la situazione dannosa anche se imputabile ad altri. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 2001, n.1904 – Cons. Stato, sez V, 2 aprile 2003, n. 1678).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%201/2002/200200958/Provvedimenti/201000287_01.XML


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