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Sentenza 5 febbraio 2010, n. 35

di Osservatorio Energia - 5 Febbraio 2010
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sulla legittimità costituzionale dell’art. 4, D.L. n. 90 del 2008 convertito in L. 123/2008, in tema di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di controversie concernenti l’esecuzione di appalti pubblici per la gestione di rifiuti in Campania.

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 4 del D.L. 23 maggio 2008, n. 90 sull’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania convertito dalla L. 14 luglio 2008, n. 123, che prevede la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del G.A. per tutte le controversie concernenti l’azione di gestione dei rifiuti, sulla base dell’esistenza di un generico collegamento tra la controversia e l’azione amministrativa di gestione dei rifiuti,  anche in fase cautelare, e pur nel caso di meri comportamenti dell’amministrazione o dei soggetti ad essa equiparati, che devono essere comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania.

La norma, avendo rispettato il requisito dell’individuazione di una particolare materia, non viola l’art. 103 della Costituzione. Tale articolo, pur riconoscendo al legislatore il potere di indicare particolari materie (in relazione alle quali la tutela nei confronti della p.a. investe anche diritti soggettivi, o solo diritti soggettivi – cfr. Corte cost. n. 259 del 2009) da devolvere, in via esclusiva, alla g.a., trova applicazione solo nei casi in cui la devoluzione non investa interi blocchi di materie – ma materie determinate -, e, allo stesso tempo, riguardi esclusivamente le fattispecie in cui l’amministrazione ha agito spendendo un potere amministrativo –  mediante atti unilaterali e autoritativi, moduli consensuali, comportamenti, ma sempre nell’esercizio di un potere pubblico.

-Le questioni meramente patrimoniali connesse al mancato adempimento da parte dell’amministrazione di una prestazione pecuniaria nascente da un rapporto obbligatorio – sia pure riferibile alla complessiva attività di gestione dei rifiuti – facendo perno su comportamenti dell’amministrazione non collegati ad alcun potere, sfuggono all’applicazione della norma impugnata, rimanendo assorbiti dalla giurisdizione ordinaria.

http://www.cortecostituzionale.net/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=35&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=


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