TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 2 febbraio 2010, n. 1422
TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 2 febbraio 2010 n. 1422, in tema di emissione di quote di co2
Il TAR ha stabilito che non é irragionevole, né vessatoria o discriminatoria la scelta delle Autorità nazionali di adottare un metodo di assegnazione delle quote di emissione di CO2 non pregiudizievole per i gestori che hanno intrapreso azioni atte a ridurre le emissioni già a partire dal 2003 i quali, altrimenti, per il solo fatto di essersi volontariamente attivati per ridurre le emissioni, avrebbero ottenuto quote percentualmente più basse rispetto ai gestori rimasti inerti, nel medesimo periodo di riferimento, rispetto all’esigenza di contenimento delle emissioni.
Per tale motivo il Tribunale ha respinto il ricorso della società ricorrente con cui chiedeva l’annullamento dei provvedimenti con i quali lo Stato italiano ha dato attuazione sul piano interno alla disciplina comunitaria in materia di emission trading, prima pianificando e poi assegnando le nuove quote.