Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee, Legge comunitaria 2009, in tema di stoccaggio del Co2
Il Senato ha approvato il 28 gennaio il DDL con i criteri di recepimento della terza Direttiva Ue sul mercato interno del gas in osservanza del Terzo Pacchetto UE.
In particolare l’art.12 delega il Governo ad adottare, uno o più decreti legislativi al fine di recepire la direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
La legge comunitaria detta principi e criteri direttivi dei decreti:
- le attività di stoccaggio geologico di biossido di carbonio devono essere di interesse industriale strategico; essere svolte in base a concessione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed essere oggetto di valutazione di impatto ambientale;
- il rilascio della concessione è condizionato dallo svolgimento di indagini geologiche, anche con prove di iniezione, con oneri a carico del richiedente;
- deve essere garantita la sicurezza del confinamento con analisi e attività di monitoraggio certificati da istituti indipendenti
- devono essere stabiliti gli obblighi in fase di chiusura dei siti;
- devono essere stabilite adeguate garanzie tecniche, economiche e finanziarie a carico dei richiedenti le autorizzazioni e le concessioni per lo svolgimento delle attività di cattura, trasporto e stoccaggio di biossido di carbonio.