TAR Veneto, sez. III, sentenza 26 gennaio 2010, n. 149

TAR Veneto, sez. III, sentenza 26 gennaio 2010, n. 149, sui residui ferrosi da lavorazione

A norma dell’art. 183, comma 1, lett. n, del D.lgs. n.152 del 2006 (come modificato dal d. lgs. n. 4 del 2008), sono sottratti alla disciplina dei rifiuti i sottoprodotti, ovvero i prodotti dell’attività di impresa che, pur non oggetto dell’attività principale, residuano in via continuativa dal processo produttivo e vengono destinati a nuovo impiego, sempre che non debbano essere sottoposti a trattamenti o trasformazioni preliminari. La nozione di rifiuto, perciò, non dipende solamente dalla presenza o meno, nei residui di lavorazioni, di sostanze potenzialmente idonee ad un successivo utilizzo e dalla concorrente volontà di utilizzare dette sostanze. Affinché un residuo di produzione possa essere sottratto alla qualifica di rifiuto è necessario che esso sia riutilizzato in maniera certa nel corso del medesimo processo di produzione, in assenza di un trattamento preventivo o di trasformazioni preliminari

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