TAR Lazio, Roma, sez. I, sentenza 18 gennaio 2010, n. 319
TAR Lazio, Roma, sez. I, sentenza 18 gennaio 2010, n. 319, sulla legittimità delle norme speciali dettate dal D.l. 90/2008 in relazione all’emergenza rifiuti in Campania.
-É legittimo l’art. 9, comma 5, del decreto legge 90/2008, che riconosce al Sottosegretario di Stato il potere di procedere alla convocazione della conferenza dei servizi, ai fini del rilascio del proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione, in deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all’apertura delle discariche ed all’esercizio degli impianti. Infatti, In caso di approvazione con legge di un atto amministrativo (c.d. legge-provvedimento) lesivo di interessi individuali, la tutela si trasferisce, previa intermediazione del giudice remittente, dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale – ed il sindacato sull’eccesso di potere cede il passo al giudizio, ancor più pregnante, sulla non arbitrarietà e non irragionevolezza. La valutazione del giudice remittente, in questo caso, è ridotta al giudizio di non manifesta infondatezza, dovendosi considerare in re ipsa la rilevanza.
-È legittima – sotto il profilo della non arbitrarietà ed irragionevolezza – una legge-provvedimento che, nella doverosa salvaguardia di principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, quali la salute e l’incolumità dei cittadini, la tutela dell’ordine pubblico e della continuità dei pubblici servizi (altrimenti destinati ad una “irreversibile deriva degenerativa”), detti, per la gestione di una situazione emergenziale in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti, norme speciali in deroga al vigente quadro normativo.
-Il D.l. 90/2008, nell’autorizzare lo smaltimento nei siti individuai di alcune tipologie di rifiuti non pericolosi e di altre tipologie di rifiuti pericolosi, non ha affatto inteso istituire una differente categoria di discarica (non prevista né dalla normativa comunitaria né da quella nazionale), in cui sia possibile smaltire indistintamente rifiuti pericolosi e non. Piuttosto, essa ha specificato i rifiuti che possono essere –alternativamente- smaltiti a seconda che la discarica sia classificata come per rifiuti del primo o del secondo tipo. L’art. 9, comma 2, del decreto, infatti, fa espressamente salva la distinzione tra discariche di cui alla normativa di settore (discarica per rifiuti inerti, per rifiuti pericolosi e per rifiuti non pericolosi).
-In materia di VIA, atteso il rilevante margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri dall’ordinamento comunitario con la direttiva 27 giugno 1985 n. 387 (e considerata l’espressa previsione della Direttiva – art. 1, comma 5 – a mente della quale restano escluse dal campo d’applicazione della direttiva medesima le ipotesi di progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico), non contrasta con il diritto comunitario una norma nazionale che, in deroga alla disciplina ordinaria della VIA, preveda una disciplina accelerata e semplificata (nella specie: convocazione, da parte del Sottosegretario di Stato, della conferenza di servizi ed obbligo per la medesima di rilasciare il proprio parere entro 7 giorni).