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TAR Puglia, Bari, sez. I, sentenza 30 dicembre 2009, n. 3330

di Osservatorio Energia - 30 Dicembre 2009
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TAR Puglia, Bari, sez. I, sentenza 30 dicembre 2009, n. 3330, sul trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti. Formulari e registri di carico e scarico.

Le autorità competenti per territorio, dopo aver acquisito ogni informazione utile circa le caratteristiche dei rifiuti, e la valutazione di rischio, hanno il potere di autorizzare alcune sottocategorie di discariche di rifiuti non pericolosi, anche in deroga a singoli parametri (ad esempio, TOC e TDS) in quanto, cessato il regime transitorio inserito dall’art. 17 del d.lgs. 2003/36 (a norma della legge 30 giugno 2009, n. 13), i parametri individuati dal D.M. 5 febbraio 1998 non possono essere ulteriormente oggetto di deroga.

-In materia di gestione dei rifiuti, al produttore spetta l’identificazione e la caratterizzazione degli stessi in un momento antecedente le operazioni di smaltimento. I formulari ed i registri di scarico garantiscono l’attività di identificazione e l’obbligo della tenuta incombe sul produttore e su coloro che effettuano le operazioni di trasporto, recupero o smaltimento.

È illegittimo per irragionevolezza e sproporzione, il provvedimento regionale con il quale si imponga al produttore di effettuare le analisi chimiche necessarie all’identificazione, volta per volta, su ciascun lotto di entrata di rifiuti con un codice determinato. Né detto provvedimento è in grado di apportare alcuna concreta utilità.

-In materia di A.I.A. (art. 7 del d.lgs. 59/2005), è illegittimo l’inserimento di misure supplementari maggiormente rigorose, in assenza di previa istruttoria e di specifico richiamo nella parte motiva del provvedimento finale.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%201/2009/200900718/Provvedimenti/200903330_01.XML


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