Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 29 dicembre 2009, n. 8970
In ordine alla legittimità dell’ affidamento in house ad una società partecipata da più enti pubblici, ed alla sussistenza del requisito del controllo analogo, non occorre il controllo totalitario degli enti pubblici, ma è sufficiente un controllo deliberato a maggioranza da parte degli enti pubblici.
Il Consiglio di Stato, ha chiarito che gli Enti partecipi di una società in house possono esercitare il controllo collettivamente, deliberando a maggioranza all’interno degli organi sociali nei quali siedono i loro rappresentanti, in considerazione delle sentenze: 13.11.2008, causa C-324/07 (“Coditel”); 9.6.2009, causa C-480/06; 10.9.2009, causa C-573/07, della Corte di Giustizia CE.
Il “controllo analogo” non postula necessariamente anche il controllo esclusivo, da parte del socio pubblico, sulla società e sull’attività da questa posta in essere, ben potendo questo essere riconosciuto anche in ipotesi di controllo congiunto che assicuri il raggiungimento della maggioranza nelle votazioni assembleari.
Il requisito del “controllo analogo” postula un rapporto che lega gli organi societari della società affidataria con l’ente pubblico affidante, in modo che quest’ultimo sia in grado, con strumenti pubblicistici o con mezzi societari di derivazione privatistica, di indirizzare “tutta” l’attività sociale attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento; è indispensabile che le decisioni più importanti siano sempre sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante o, in caso di in house frazionato, della totalità degli enti pubblici soci (cfr. in tal senso Cons. St., Sez. V, 26 agosto 2009, n. 5082).