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TAR Campania, Napoli, sez. I, sentenza 17 dicembre 2009, n. 8858

di Osservatorio Energia - 17 Dicembre 2009
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Sulla rilevabilità d’ufficio e inderogabilita’ della competenza funzionale del TAR Lazio, Roma nei giudizi su provvedimenti commissariali e possibile applicazione anche ai giudizi in corso
Il TAR Campania ribadisce che  le controversie riguardanti i provvedimenti commissariali adottati nelle situazioni dichiarate di emergenza, ai sensi dell’articolo 5, co. 1, della legge n. 225 del 1992, rientrano nella competenza in via esclusiva del  Tribunale amministrativo regionale del Lazio di primo grado, con sede in Roma, in virtù dell’art. 3, co. 2-bis, del decreto legge n. 245 del 2005 . L’’incompetenza funzionale è rilevabile anche d’ufficio e non è derogabile in base all’art. 3 successivi commi  2-ter e 2-quater del suddetto decreto-legge. L’incompetenza funzionale viene rilevata d’ufficio  anche nei giudizi in corso.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%201/2001/200111766/Provvedimenti/200908858_01.XML


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