TAR Campania, Napoli, sez. VII, sentenza 16 dicembre 2009, n. 8807
Il TAR in questa sentenza statuisce su due aspetti:
1) delinea i confini della Giurisdizione esclusiva del TAR – ai sensi dell’a rt. 4 d.l. n. 90/2008 – e della competenza inderogabile del Tar Lazio Roma Ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 90/2008 conv. in l. n. 123/2008 la competenza inderogabile del TAR Lazio, Roma non deve essere estesa alla complessiva gestione dei rifiuti. L’art. 4 stabilisce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie in materia di gestione dei rifiuti, mentre la competenza inderogabile del Tar Lazio, Roma ha carattere eccezionale e deve essere interpretata in senso stretto.
2) definisce la legittimazione all’impugnazione di atti di localizzazione di discariche e di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani, stabilendo che l’interesse sostanziale non può evincersi dalla mera appartenenza al territorio comunale, ma deve collegarsi a specifiche situazioni quali l’immediata vicinanza all’impianto che riduca il valore economico del fondo limitrofo; l’inosservanza delle distanze minime di sicurezza dalla zona dell’intervento; la dimostrazione che le modalità di costruzione e di gestione dell’impianto siano inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle vicinanze della discarica.