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Sentenza 4 dicembre 2009, n. 315

di Osservatorio Energia - 4 Dicembre 2009
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Giudizio sulla legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 1, 2 e 5, 15, commi 3, 4, e 6, 16, commi 1, 4, 6, 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso depositato il 20 agosto 2008, n. 47.

Il carattere complesso (“doppio”) della materia “tutela dell’ambiente” – oggettivo, in quanto riferito ad un bene, e finalistico, siccome tendente alla migliore conservazione del bene stesso (sentt. N. 104 del 2008, nn. 10, 30, 220 del 2009)- si riflette nella ripartizione delle competenze: allo Stato la tutela e la conservazione dell’ambiente, dunque la fissazione di “livelli adeguati e non riducibili di tutela”; alle Regioni, la regolazione della fruizione dell’ambiente.
È costituzionalmente illegittima la norma regionale (o provinciale) che consenta al gestore di mettere in esercizio impianti che producono emissioni, prima che l’Agenzia regionale (o provinciale) per l’ambiente esegua il collaudo e rilasci l’autorizzazione alle emissioni.
È illegittima la norma provinciale (o regionale) che assimili gli impianti termici la cui produzione è destinata esclusivamente al riscaldamento di edifici o di acqua per usi igienici e sanitari a quelli la cui produzione è destinata agli stessi fini in via solo prevalente.
Parimenti, è illegittima la norma provinciale o regionale che lasci alla Giunta provinciale (o regionale) il compito di definire i c.d. sottoprodotti, senza individuare precisi criteri o vincoli (precisamente, per contrasto con la direttiva 2006/12/CE).
È illegittima la norma provinciale che riconosca al produttore di rifiuti (che non eserciti tale attività professionalmente) la facoltà di trasportare detti rifiuti, qualora non eccedano i 30 kg di peso o i 30 litri di volume giornaliero, senza obbligo di tenuta del formulario, nella parte in cui regola in modo indifferenziato i casi di trasporto di rifiuti pericolosi e non.
È illegittima la norma provinciale o regionale che attribuisca alla Giunta la determinazione delle condizioni per l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, perché in violazione della competenza esclusiva dello Stato (esercitata con l’art. 212 D. lgs. 152/2006).
È illegittima la norma provinciale o regionale che riduca il termine per la formazione del silenzio-assenso per l’inizio della campagna di recupero e smaltimento rifiuti, più breve (nella specie, 15 giorni a fronte dei 60 previsti dall’art, 208 D. lgs. 152).

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/schedaDec.asp?Comando=RIC&bVar=true&TrmD=&TrmDF=&TrmDD=&TrmM=&iPagEl=1&iPag=1


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