Regione Puglia, legge 4 dicembre 2009, n. 30
La legge preclude l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché di depositi di materiali e rifiuti radioattivi in assenza di intese con lo Stato in merito alla loro localizzazione, affermando di muoversi nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione. La legge afferma il diritto della regione Puglia di disciplinare gli atti di programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli enti locali in materia dì energia al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale garantendo che vi sia una corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di carico del territorio e dell’ambiente.
Si giustifica la norma affermando che la Regione e gli enti locali operano nel rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell’energia in conformità alle norme comunitarie e nazionali e nell’assenza di vincoli e ostacoli alla libera circolazione dell’energia.
http://www.regione.puglia.it/web/files/industria/L.R._N.302009.pdf
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di Fulvio Costantino – 29 dicembre 2009