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Il recepimento della direttiva ricorsi in materia di appalti pubblici: prime note sullo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Codice dei contratti pubblici

di - 3 Dicembre 2009
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Il ricorso giurisdizionale: rimedi esperibili, termini per la proposizione ed atti impugnabili. Anche l’art. 245 Cod. presenta importanti novità, che sembrerebbero ispirate all’esigenza di assicurare certezza in tempi brevi. In particolare:

  • gli atti delle procedure di affidamento (nonché i provvedimenti connessi eventualmente adottati dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici) sono impugnabili esclusivamente con ricorso al giudice amministrativo. Sembra dunque soppressa la facoltà di impugnare gli atti con ricorso straordinario al Capo dello Stato, strumento che rappresenta nel nostro ordinamento un rimedio a carattere generale disciplinato con legge ordinaria (d.p.r. 24.11.1971, n. 1199) e privo di copertura costituzionale. L’abolizione dell’istituto per la materia dei contratti pubblici potrebbe tuttavia suscitare perplessità sotto un diverso profilo, in quanto non trova esplicito fondamento nella legge delega; in compenso, la soluzione ha l’indubbio pregio di eliminare le incertezze insite nella pendenza di un ricorso tendente all’annullamento degli atti di gara.
  • oggetto di impugnazione possono essere, alternativamente: i bandi di gara (o, in assenza, gli avvisi od inviti che danno avvio alla procedura) – se autonomamente lesivi-, i provvedimenti di esclusione e quelli di aggiudicazione definitiva. Ad eccezione di queste tre categorie di provvedimenti, che devono essere impugnati autonomamente, tutti gli altri atti della procedura – compresi i bandi od avvisi non immediatamente lesivi ed aggiudicazione provvisoria -, vanno contestati solo all’esito della procedura, e dunque unitamente all’aggiudicazione definitiva;
  • il ricorso giurisdizionale deve essere proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione della decisione amministrativa ovvero, nel caso di bandi autonomamente lesivi, dalla loro pubblicazione. Nel suddetto termine il ricorso deve essere notificato alla stazione appaltante e ad almeno un controinteressato; in caso di intervenuta aggiudicazione, anche provvisoria, l’aggiudicatario deve comunque –quindi, sembrerebbe, anche ove sia in discussione la legittimità dell’esclusione di un candidato – essere evocato in giudizio;
  • vengono dettate altresì le principali norme di procedura per i giudizi di fronte al TAR ed al Consiglio di Stato in questa materia. Il giudizio è disciplinato sulla scorta dell’attuale art. 23-bis della l. TAR (che viene contestualmente abrogato nella parte in cui include il contenzioso sull’affidamento dei contratti pubblici), con abbreviazione di tutti i termini processuali e disposizioni volte ad assicurare la massima semplificazione e concentrazione del giudizio. A titolo esemplificativo: il termine per il deposito del ricorso è di cinque giorni dall’ultima notifica; il termine per la proposizione del ricorso incidentale è di trenta giorni dalla ricevuta notifica, mentre quello per la notificazione dei motivi aggiunti è di quindici giorni dall’accesso agli atti o dalla piena conoscenza di essi. Il processo viene definito, anche in assenza di istanza di parte, in una udienza da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine delle parti diverse dal ricorrente; il dispositivo è pubblicato in udienza o, al più tardi, entro sette giorni; la sentenza è redatta, di regola, in forma semplificata. In sintesi, l’intero grado di giudizio può consumarsi in 75 giorni dalla notifica del ricorso principale;
  • la tutela cautelare è concessa nei casi di estrema gravità ed urgenza, tali da non consentire l’attesa della udienza fissata per la definizione della causa; l’ordinanza cautelare è pubblicata in udienza o il giorno feriale successivo ed è impugnabile nel termine di quindici giorni. E’ rimasta immutata la possibilità della tutela cautelare provvisoria ante causam, già consentita dalla disposizione per i giudizi di primo grado.

La preclusione nel caso di impugnazione dell’aggiudicazione definitiva con contestuale richiesta di misure cautelari. Conformemente alle indicazioni della direttiva comunitaria, in caso di effettiva proposizione di un ricorso giurisdizionale lo standstill period diventa preclusione alla stipulazione del contratto in attesa della pronuncia del giudice, in sede cautelare o di merito. A questa ipotesi è dedicato l’art. 245-bis, il quale nella attuale stesura àncora tuttavia l’operatività della preclusione ad alcuni presupposti.
Innanzitutto, recependo i criteri introdotti dalla legge delega nazionale, lo schema di decreto legislativo prevede la preclusione a stipulare il contratto esclusivamente qualora il ricorso abbia ad oggetto l’aggiudicazione definitiva, contenga la domanda cautelare e sia rivolto al giudice amministrativo competente per territorio.  A tale ultimo proposito, l’art. 245-bis introduce infatti una peculiare ipotesi di competenza territoriale inderogabile, che impedisce l’adozione di una pronuncia cautelare da parte di un giudice incompetente. L’incompetenza deve essere rilevata anche d’ufficio e viene dichiarata con sentenza nella prima udienza (o camera di consiglio), con possibilità di riassumere entro trenta giorni il giudizio al TAR indicato come competente all’atto della declinatoria.
In secondo luogo, la preclusione opera dal momento della ricezione della notificazione del ricorso sino all’adozione della pronuncia cautelare collegiale di primo grado, ovvero alla pubblicazione del dispositivo di sentenza nel caso di passaggio dalla fase cautelare alla decisione di merito. Essa viene meno nell’ipotesi di rinuncia, anche tacita, all’istanza cautelare, ovvero nel caso in cui il giudice si pronunci negativamente in sede dispositivo di sentenza, di pronuncia cautelare di primo grado non impugnata o di pronuncia cautelar di appello.
Inoltre, al solo fine dell’operatività della preclusione alla stipulazione del contratto nei confronti delle amministrazioni che si avvalgono del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, il ricorso deve essere notificato anche al domicilio reale della stazione appaltante. Considerato l’attuale tenore letterale della disposizione, sembra lecito presumere che detta notifica non abbia rilievo ai fini del decorso del termine di decadenza per la proposizione del ricorso; non sono chiare, tuttavia, le conseguenze derivanti dalla sua omissione.

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