TAR Veneto, sez. I, sentenza 24 novembre 2009, n. 2990
Ai fini del progetto per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 17 del D.P.R. n. 203/1988), l’indicazione del sito sul quale localizzare l’impianto di per sé non risulta vincolante, dovendo essere esaminata, in termini generali, la compatibilità del progetto con i profili di tutela ambientale e sanitaria.
Il sopravvenuto mutamento di localizzazione, pertanto, non inficia le valutazioni sulla base delle quali è stato rilasciato il provvedimento abilitativo.
In ogni caso, è compito del Ministero dell’Industria – e non del Comune – valutare la rilevanza della modifica sull’efficacia dell’autorizzazione rilasciata.
Successivamente al rilascio dell’autorizzazione il Comune potrà rilasciare i permessi per la realizzazione dell’impianto nel sito individuato, esaminando la richiesta sotto il profilo della sua conformità urbanistico-edilizia.