Il Gestore di rete con riferimento alle “Condizioni per l’erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale”, di cui agli artt. 63/64 dell’Allegato A alla delibera dell’A.E.E.G. n. 111 del 09.06.2006, non solo è tenuto a seguire specifiche procedure, allorché si tratti di includere le unità produttive nell’elenco di quelle essenziali, ma deve anche essere in grado di dimostrare che i singoli impianti siano, per le specifiche caratteristiche che li contraddistinguono, indispensabili a detti fini.