Legge 20 novembre 2009, n. 166
L’articolo 3-quater stabilisce che:
a decorrere dal1º gennaio 2010, i motori elettrici, anche all’interno di apparati, e gli elettrodomestici immessi sul mercato italiano debbano rispettare i requisiti minimi fissati nei regolamenti della Commissione europea, recanti modalità di applicazione della citata direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005.
Dal 1º gennaio 2011, le lampadine ad incandescenza e le specifiche progettuali degli elettrodomestici immessi sul mercato italiano debbano rispettare i requisiti minimi fissati nei regolamenti della Commissione europea, recanti modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.
Abroga l’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che avrebbe introdotto, a decorrere dal 1º gennaio 2011, il divieto di importare, distribuire e vendere lampadine a incandescenza, nonché di importare, distribuire e vendere elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica.
Sopprime il terzo periodo dell’art. 2, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che avrebbe introdotto, a decorrere dal 1º gennaio 2010, il divieto di commercializzare elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori alla classe A e motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all’interno di apparati.
L’art. 4 modifica il d.l. 216/2006, Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto. In particolare, prevede che il gestore di ciascun impianto invii al “Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto” una dichiarazione sulle attività e le emissioni del proprio impianto per ciascun anno solare e annoti sul “Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione” il valore complessivo delle emissioni (art. 15, comma 5).
Il citato Comitato viene inoltre designato quale Autorità competente al recepimento della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 (direttiva che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra). Prevede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l’approvazione – con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentito il Ministro per le politiche europee – di specifiche linee guida recanti criteri e parametri per la promozione degli investimenti in innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell’ambiente, alla riduzione delle emissioni, alla riduzione del consumo delle risorse naturali e all’incremento dell’efficienza energetica negli impianti di cui all’allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
L’art. 7 posticipa al 2012, per i soggetti che concludono con la società Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo, ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06 (obbligo che in precedenza ricadeva solo sui produttori), l’attuazione dell’obbligo di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 al fine di dare corretta esecuzione all’obbligo di cui all’articolo 3 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, e in coerenza con quanto definito dall’articolo 2, lett. l).
G. U. n. 274 del 24 novembre 2009 Supplemento Ordinario n. 215