Legge 20 novembre 2009, n. 166
L’art. 1 della legge ha introdotto modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
La norma impone alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di consegnare ai centri di raccolta direttamente o tramite operatori autorizzati alla raccolta e trasporto dei rifiuti, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli. Vengono fatte salve le norme in materia di riservatezza commerciale ed industriale e nel rispetto di tali norme, si impone alle imprese produttrici di fornire ai centri di raccolta “adeguate informazioni” sulla demolizione, sullo stoccaggio, e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.
Infine, al fine della ripartizione degli oneri connessi, viene imposto ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche 1- di comunicare, entro il 31 dicembre, al registro nazionale dei soggetti nazionali obbligati al finanziamento del sistema di gestione di questo genere di rifiuti, i dati sulle quantità e categorie di prodotti immessi sul mercato negli anni 2007 e 2008, e quelli relativi al peso delle apparecchiature recuperate, riciclate o reimpiegate nel 2008 e 2- di confermare o rettificare, nello stesso termine, quelli già comunicati in riferimento all’anno 2006.
L’art. 4 comma 5 L. 166 del 2009 ha prorogato la validità dell’ Autorizzazione integrata ambientale.
Ai sensi del comma 4 art 4, per gli impianti di nuova realizzazione soggetti ad autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo decreto legislativo n. 59 del 2005, che hanno richiesto tale autorizzazione dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti alla metà. Nei casi di cui al presente comma l’autorizzazione integrata ambientale ha validità di otto anni, ovvero di dieci anni nel caso di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001. Analoga disposizione si trova nel comma 5 per gli impianti che ricadono nei commi 10 e 11 dell’articolo 5del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Per tali impianti l’autorizzazione o il rinnovo della medesima di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono rilasciati dall’autorità competente, previo parere delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, dei Ministeri dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo economico. La validità dell’autorizzazione integrata ambientale è di otto anni, ovvero di dieci anni nel caso di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001.
L’art. 7 della L 166/2009 ha modificato quanto stabilito dalla legge 23/7/09 n. 99, ai sensi della quale, in attesa dei decreti e disposti attuativi dei quali sono stati incaricati ministeri, AEEG e GSE ha modificato il Decreto Bersani (art.11 del Dlgs 79/1999) che imponeva agli operatori che immettono in rete più di 100 GWhe/anno l’obbligo di produrre almeno il 2% di elettricità da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva al 1/4/99. La modifica normativa citata ha trasferito il suddetto obbligo a decorrere dal 2011 dai produttori e importatori a tutti i soggetti che concludono con la società Terna Spa (responsabile del servizio di dispacciamento) uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo. Ne segue che la quota obbligatoria di produzione di energia da fonti rinnovabili sarà calcolata sul consumo e non più in base alla produzione e all’import come precedentemente previsto.
La legge 166/2009, all’art. 7, dispone che il termine di entrata in vigore dell’obbligo citato decorra dal 2012 anziché dal 2011.
L’art. 15 della L 166/2009 in tema di rifiuti ha introdotto varie novità:
– il comma 2-bis, ha prorogato di ulteriori sei mesi (e quindi fino al 13 febbraio 2010) l’applicazione della tariffazione ai rifiuti assimilati per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il termine attualmente previsto dal decreto legislativo 152/2006 (art. 195, comma 2, lett. e)) è di 18 mesi.
– Il comma 2-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato, proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010, il termine entro il quale non sono ammessi in discarica i rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kj/kg (il cd. fluff di frantumazione degli autoveicoli), previsto dall’art. 6, comma 1, lett. p) del decreto legislativo n. 36 del 2003. con la finalità di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione.
GU n. 274 del 24-11-2009